CASEEditoriale Finco: un po’ di chiarezza sulle cifre del mancato (?) introito dovuto alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica.

Ad ogni rinnovo/proroga degli eco bonus, vengono riportati dalla stampa dati circa il supposto minor gettito che sarebbe causato dai suddetti bonus (65 miliardi di minor gettito per lo Stato dall’inizio delle due misure rispettivamente, oggi, del 50% per le ristrutturazioni edilizie e 65% per la riqualificazione energetica).

Va osservato, in primo luogo, che la gran parte di questo suddetto mancato introito per le casse dello Stato è attribuibile alla misura meno “pregiata” (quella del 50%, prima 41%, poi 36%, domani ancora 36% per la ristrutturazione edile), sia per il tempo dal quale è in vigore, sia per il maggior numero di interventi effettuati per tale tipologia.

Per il 65% che, oltre che all’emersione del nero ed allo stimolo economico, contribuisce all’alleggerimento delle nostre bollette energetiche ed alla minor dipendenza estera alla virtuosità ambientale ed all’innovazione tecnologica – la cifra sarebbe assai più contenuta, non più di 12 miliardi.

Ma qual è il criterio seguito (anche da un famoso Istituto che lo scorso anno in questo campo ha stimato assolutamente al ribasso il risultato finale delle domande in conto 65% nonostante sia l’unico ad aver pronto accesso ai dati Enea: poco più di 200.000 a fronte delle 355.000 ora dichiarate dal Ministro Lupi)?

Sintetizziamo per spazio – e lo dichiariamo per non ricevere accuse di semplicismo: si prendono le domande, si stima la somma del loro importo, si calcola la parte che lo Stato avrebbe incassato come imposta, cioè il 65% in più ed ecco la cifra di minor introito (aggiungendo a questo paradossalmente le minori entrate derivanti allo Stato dal miglioramento dell’efficienza energetica), Ma le uniche statistiche che ci servirebbero – che nessuno è in grado di fornire – sono:

-quanti avrebbero realizzato gli interventi (o li realizzeranno) senza lo stimolo delle detrazioni fiscali?

-Quanto nero è emerso attraverso tale meccanismo? Perché se è vero che alcuni interventi sarebbero stati comunque realizzati, non è certo in che percentuale essi sarebbero stati fatturati.

Queste sono gli unici due dati che servirebbero veramente anche per “anestetizzare” la puntuale e continua eccezione circa la mancata copertura dei fondi da parte del MEF e della Ragioneria dello Stato e verificare il reale mancato introito del medesimo.

Il MEF sa per certo che questi mancati introiti si riferiscono a lavori che sarebbero comunque stati fatti?

No, non lo sa.

Può al massimo affermare che chi ha fatto il cappotto di una casa o sostituito un infisso lo avrebbe forse, forse, ugualmente realizzato e che forse, forse, il nuovo impianto sarebbe stato fatturato regolarmente e non eseguito in nero. Ed a conferma sarà bene dare un’attenta occhiata allo stralcio della relazione tecnica alla Legge di stabilità, redatta appunto dal MEF (che riportiamo di seguito) per quanto riguarda l’art. 8 in particolare, con riferimento alla stima riguardante i minor introiti IVA, IRPEF/IRES ed IRAP per la riqualificazione energetica (che, sia detto per inciso,  appaiono significativamente inferiori a quelli sostenuti per una misura assolutamente meno efficace quale quella per mobili ed elettrodomestici).

Per poter effettuare valutazioni più attente e tempestive, è importante che l’Enea metta a disposizione subito i propri dati circa l’andamento delle domande, che non costituiscono un segreto di Stato. E’ un diritto delle famiglie, dei consumatori e delle imprese conoscerli e soprattutto smettiamola, ogni Finanziaria o Legge di Stabilità che dir si voglia, conquesta “resistenza” degna di miglior causa, verso una misura utile per dare spinta al settore delle costruzioni ma soprattutto per l’innovazione tecnologica, l’efficienza energetica ed il risparmio del nostro Paese Aiutiamo a trasformare la filiera in quello che in parte già oggi è e cioè un’ eccellenza dell’industria italiana.

E concentriamoci su alcune significative carenze che ancora caratterizzano tale misura e , cioè , tra le altre ,la sua non stabilizzazione, il restringimento temporale degli interventi a contributo pieno riguardanti il condominio e l’antisismica e l’inspiegabile e grave non inclusione delle schermature e/o pellicole solari tra gli interventi ad essa ammissibili , nonostante una Legge dello Stato ( la 90 del 2013) avesse indirizzato l’Esecutivo in tal senso.

Articolo 8

Ecobonus e ristrutturazione

 

…omissis…

 

Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica – Proroga per il 2015

La proposta normativa in esame dispone, per le spese sostenute nel 2015 per interventi di riqualificazione energetica, una detrazione del 65% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo. Per quanto riguarda le spese in oggetto sostenute nel 2015, fino ad ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, lalegislazione vigente prevede un’aliquota del 50%. Per le spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli

edifici condominiali, la legislazione vigente prevede una detrazione del 65% fino al 30 giugno e del 50% dal 1 luglio al31 dicembre. La detrazione risultante deve essere suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.

A decorrere dal 2016 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell’ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (art. 1, comma 139 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013).

E’ stato quindi considerato un ammontare base di spesa annua pari a 4.500 milioni di euro (in base alle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili risulta una spesa effettuata per l’anno 2012 di circa 3.300 milioni di euro).

Sulla base della metodologia citata, l’ammontare di spesa annua di 4.500 milioni di euro è stimato, per un’aliquota di detrazione pari al 65%, come il risultato della somma di 3.472 milioni di euro di spesa base (che sarebbe comunque effettuata anche con la detrazione del 50%) e di ulteriori 1.028 milioni di euro di spesa incrementale (dipendente quindi, entro determinati limiti, dall’incremento di aliquota della detrazione), di cui rispettivamente 171 milioni di euro e 54 milioni di euro relativi alle spese per incrementi condominiali.

Considerando, per la spesa base, una ulteriore percentuale di detrazione di 15 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa incrementale, una percentuale di detrazione di 65 punti, si stima per il 2015 un minor gettito IRPEF pari a 115, 9 milioni di euro annui ((3.301 x 15% + 974 x 65%) : 10) + ((171 x 15% + 54 x 65%) : 10) x 6/12 [per gli interventi condominiali occorre considerare solo gli effetti relativi al secondo semestre 2015, per il quale l’aliquota di detrazione vigente è pari al 50%].

La norma proposta, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimato per il 2015 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 250, 2 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un’aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell’IVA di 227,5 milioni di euro. Applicando ai predetti ammontari un’aliquota IVA del 10% e un’aliquota media delle imposte dirette parti al 30% (somma delle aliquote medie IRPEF/IRES del 26% e IRAP del 4%), si stima un incremento di gettito conseguente all’effetto incentivante sugli investimenti legato all’introduzione della norma, pari per il 2015 a +22,7 milioni di IVA e +68,2 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L’effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale si rende maggiormente apprezzabile nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi.

Questo perché le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo.

 

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